ASSENZA
NEL PERIODO DI PROVA
Il
dipendente pubblico che durante il periodo di prova si assenti per malattia,
aspettative e permessi ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro, fermo
restando che il periodo di prova viene prorogato in eccesso per tutto il
corrispondente periodo di assenza.
Ciò
al fine di poter formulare con equità una valutazione del soggetto in prova.
La
retrodatazione degli effetti economici e giuridici della conferma in ruolo
viene dunque di fatto ritardata al compimento del periodo di prova.
Nei
seguenti casi di assenza, derivanti da obblighi di legge, il periodo di prova
NON subirà proroghe:
-
l’astensione obbligatoria per
maternità;
-
l’assenza per servizio
militare di leva o sostitutivo;
-
l’ufficio di giudice
popolare;
-
il servizio civile reso in
Paesi in via di sviluppo,